Art. 120

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno finanziario 1967, col Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di lire 141.250.000.000 ed alle somme per interessi e oneri relativi all'esercizio stesso al fine della provvista dei mezzi finanziari occorrenti per le spese previste per l'anno stesso dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 1 febbraio 1965, n. 60; 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, n. 590 (); 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, numero 790; 5 novembre 1964, n. 117". I mutui, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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