Art. 122

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell' della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 122 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo