Art. 95

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1967, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-95

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 95 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo