Art. 93

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 93 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo