Art. 98

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall' della legge 30 giugno 1954, n. 358.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 98 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo