Art. 28

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Le garanzie di cui all', lettere a), d) ed f), all', lettere a) ed e), all', all', all' ed all' sono concesse nella stessa valuta nella quale è espresso il credito. Le garanzie di cui alle lettere b), c), e) dell' e alle lettere b), c) e d) dell' sono concesse in lire italiane. Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.
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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 (Art. 28 Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo