Art. 8

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall', la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell' ed all', semprechè detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi: a) finanziamento di esportazioni italiane o di attività a queste collegate; b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali; c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario.
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