Art. 7
LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131
In vigore dal 11 giu 1977
Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma della lettera d) dell', della lettera e) dell' e dell' sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:
1) per l'insolvenza di diritto:
a) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata;
oppure
b) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;
2) per l'insolvenza di fatto:
a) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;
oppure
b) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore è tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che una esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
oppure
c) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale.
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