Art. 3

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.
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