Art. 2

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall': a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonchè la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'; b) la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero, e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'; c) la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'; d) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di "prezzo fisso", relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'; e) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'.
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