Art. 6
LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131
In vigore dal 11 giu 1977
Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell' possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato.
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