Art. 11

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato - oltre a quanto previsto dall' - ad assumere, da solo o in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all', nonchè a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza - in tali ultime ipotesi - delle norme di cui all'. Il Mediocredito centrale è, altresì, autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di: a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente ; b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente . Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo