Art. 11
LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131
In vigore dal 11 giu 1977
L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato - oltre a quanto previsto dall' - ad assumere, da solo o in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all', nonchè a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza - in tali ultime ipotesi - delle norme di cui all'.
Il Mediocredito centrale è, altresì, autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:
a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente ;
b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente .
Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).
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