Art. 9

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Nei casi in cui i crediti previsti all' vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.
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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 (Art. 9 Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo