Art. 10

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell', il mancato pagamento va riferito: a) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all', i titoli obbligazionari; b) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli, purchè il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato. Per le garanzie di cui al precedente , il Comitato di cui all' potrà autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero.
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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 (Art. 10 Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo