Art. 29

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza. Dalla data del pagamento del relativo indennizzo lo assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato inerenti alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facoltà di esercitare direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corrisposti dal debitore estero, dopo la data del pagamento dell'indennizzo stesso, a causa della operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti secondo il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata di credito anzichè dello scoperto obbligatorio sull'intero credito.
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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 (Art. 29 Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo