Art. 23

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
L'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà una gestione separata e distinta, suddivisa in assicurazione ed in riassicurazione, per i rischi contemplati nella presente legge.
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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 (Art. 23 Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo