Art. 21

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma degli dal Mediocredito centrale ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall', il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito centrale con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge un contributo pari all'1,50 per cento calcolato annualmente sull'importo residuale delle operazioni predette, nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito centrale.
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