Art. 22

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all' della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato .
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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 (Art. 22 Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo