Art. 17

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Le operazioni di cui all' possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano. La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri è calcolata con le stesse modalità che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all' della presente legge.
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