Art. 30

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero apposite convenzioni disciplinanti i rapporti reciproci insorgenti dall'applicazione della presente legge. L'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato dal Ministero del tesoro a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con Istituti italiani operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione. Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione. I premi riscossi sono versati in un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per garanzie concesse a norma della legge 5 luglio 1961, n. 635. I premi riscossi saranno destinati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui all', al pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge, al pagamento delle spese previste dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonchè all'incremento annuale della dotazione del Fondo di cui all'.
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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 (Art. 30 Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo