Art. 32

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Presso il Mediocredito centrale è istituito un Fondo autonomo per la somministrazione di fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della presente legge. La dotazione del Fondo è costituita: a) dalla somma di 5 miliardi di lire residuati in applicazione del secondo comma del precedente , dal conferimento dei 35 miliardi di lire già previsti dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635; b) dai versamenti previsti dall'ultimo comma dell'; c) dalle somme recuperate ai sensi dell'. In caso di insufficienza di mezzi finanziari del Fondo, il Mediocredito centrale può essere autorizzato ad effettuare anticipazioni e ad emettere obbligazioni per il Fondo, dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Gli oneri per l'emissione degli eventuali prestiti obbligazionari previsti dal comma precedente ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo. In caso di insufficienza di fondi del Mediocredito centrale per le esigenze del finanziamento di operazioni di esportazione il Fondo autonomo può essere autorizzato dal Ministro per il tesoro, ad effettuare anticipazioni allo stesso Mediocredito centrale.
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