Art. 38
LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131
In vigore dal 11 giu 1977
Le somme costituite dai versamenti di cui agli della legge 22 dicembre 1953, n. 955, all' della legge 5 luglio 1961, n. 635, esistenti in Tesoreria, al 30 giugno 1966, per lire 1.609.772.250 sul conto corrente infruttifero denominato "Fondo garanzia per far fronte ad eventuali perdite di cui all' della legge 22 dicembre 1953, n. 955" sono versate al bilancio entrate dello Stato.
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