Art. 42

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito centrale di effettuare le operazioni di cui agli , quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.
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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 (Art. 42 Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo