Art. 42 · LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Art. 42

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito centrale di effettuare le operazioni di cui agli , quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.
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