Art. 41

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
I benefici di cui all' della legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono estesi anche agli effetti cambiari, ed equivalenti titoli esteri, emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di operatori nazionali, quando vengano utilizzati per operazioni di finanziamento nell'ambito della presente legge e quale che sia la durata delle operazioni e degli effetti cambiari. I titoli anzidetti, qualora non vengano originariamente utilizzati per gli scopi avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; l'integrazione è dovuta anche nel caso in cui i titoli utilizzati nell'ambito della presente legge siano ulteriormente negoziati dall'esportatore, salva la ipotesi di girata per l'incasso. Dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità. Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli Istituti ed Aziende di credito di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949.
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