Art. 43
LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131
In vigore dal 11 giu 1977
Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli della legge 22 dicembre 1953, n. 955, della legge 5 luglio 1961, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - TOLLOY - FANFANI - PIERACCINI - COLOMBO
- PRETI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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