Art. 7

LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851

In vigore dal 25 ott 1966
L'invalido o la pubblica Amministrazione che lo occupa possono chiedere una visita di controllo da parte di un Collegio medico per accertare le condizioni della invalidità in rapporto con la disposizione dell', n. 3). Se si tratti di assunzioni presso Amministrazioni dello Stato il Collegio medico è nominato dai rispettivi Ministri. Se si tratti di assunzioni presso le altre Amministrazioni, Aziende ed Enti pubblici di cui all' il Collegio è nominato dalla Amministrazione dello Stato che esercita la tutela o la vigilanza sugli Enti stessi. Il Collegio è formato da un sanitario designato dalla Amministrazione dello Stato, da uno designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e dal presidente nominato dal Ministro. Se si tratti di assunzioni presso Enti locali il Collegio medico sarà nominato dal prefetto.
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