Art. 6

LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851

In vigore dal 25 ott 1966
I mutilati e gli invalidi del lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio: 1) attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa; 2) i documenti atti a dimostrare le residue attitudini lavorative e professionali; 3) una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti. Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente Sezione della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro: 1) un certificato di nascita legalizzato; 2) una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro.
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