Art. 11
LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851
In vigore dal 25 ott 1966
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:
a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;
b) agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
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