Art. 15

LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851

In vigore dal 25 ott 1966
Nelle nuove assunzioni, per chiamata diretta a norma delle leggi vigenti, che saranno disposte a copertura dei posti eventualmente vacanti dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui al precedente sono tenute ad assumere elementi appartenenti alle varie categorie protette in misura proporzionale alle rispettive percentuali stabilite dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, 24 febbraio 1953, n. 142, 13 marzo 1958, n. 308, 5 ottobre 1962, n. 1539, 15 novembre 1965. n. 1288, e dalla presente legge. Qualora i posti riservati a una o più categorie protette risultino tutti coperti ovvero le Opere e le Associazioni rappresentanti le categorie stesse comunichino alle citate Amministrazioni, Aziende ed Enti la indisponibilità di elementi disposti ad occupare gli anzidetti posti, questi dovranno essere assegnati agli appartenenti alle altre categorie, con precedenza agli invalidi del lavoro, sempre nel rispetto delle percentuali stabilite dalle leggi sopra citate.
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