Art. 3

LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851

In vigore dal 7 apr 1968
Le Amministrazioni dello Stato - comprese quelle autonome - le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate, e gli Enti pubblici in genere sono tenuti ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 percento dei posti di organico o del contingente: numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo e assimilate, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario e assimilate, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive, le Amministrazioni di cui al comma precedente sono anche tenute ad occupare, senza concorso, mutilati ed invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall' della legge 5 marzo 1961, n. 90. È tuttavia richiesto l'accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti alla assunzione nella prima e nella seconda categoria. Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato, dalle Amministrazioni, Aziende ed Enti contemplati dalla presente legge.
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