Art. 5

LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851

In vigore dal 25 ott 1966
Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani e vedove dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all', nonchè presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.
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