Art. 10
LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851
In vigore dal 25 ott 1966
Qualsiasi provvedimento che si riferisca alle assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti contemplati nella presente legge non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato, nel provvedimento stesso, che il medesimo è stato emanato tenendosi conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi del lavoro con la presente legge.
I provvedimenti di assunzione e i bandi di concorso non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia su istanza dei singoli interessati iscritti come disoccupati presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sia su istanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Può adirsi tanto la via amministrativa, quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione o, comunque, di mancata assunzione.
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