Art. 14
LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851
In vigore dal 25 ott 1966
Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, valgono, in quanto applicabili, tutte le norme concernenti il collocamento degli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.
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