Art. 12

LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851

In vigore dal 25 ott 1966
In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all', nonchè le imprese private di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani e vedove di caduti sul lavoro. Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani e delle vedove di guerra, salve restando le aliquote di riserva e le percentuali previste dalla legge 15 novembre 1965, n. 1228, sono estese, in quanto applicabili, agli orfani e alle vedove dei caduti sul lavoro. Per il personale addetto ai servizi attivi delle ferrovie dello Stato, delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le percentuali previste dall' sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo