Art. 2

LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851

In vigore dal 25 ott 1966
Nell'ordine delle preferenze, a parità di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie Amministrazioni statali - comprese quelle autonome - regionali, provinciali e comunali, delle Aziende di Stato e municipalizzate e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo