Art. 7
LEGGE 6 agosto 1966, n. 625
In vigore dal 3 set 1966
L'accertamento dell'invalidità ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui agli è effettuato in ciascuna Provincia da una Commissione sanitaria nominata dal prefetto e che ha sede presso lo Ufficio provinciale sanitario.
Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale, può nominare più Commissioni le quali possono aver sede anche in altri Comuni della Provincia, presso l'Ufficio dell'ufficiale sanitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-08-06;625#art-7