Art. 6
LEGGE 6 agosto 1966, n. 625
In vigore dal 3 set 1966
È istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri sulle questioni relative alla assistenza in favore dei mutilati e invalidi civili, di compiere studi e formulare proposte al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle iniziative nei settori della riabilitazione, dell'addestramento professionale e del collocamento al lavoro.
La Commissione è composta da:
il direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;
il direttore generale dell'Assistenza pubblica del Ministero dell'interno;
il direttore generale dell'Orientamento e addestramento professionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della sanità;
due rappresentanti dei mutilati ed invalidi civili, designati dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.
La Commissione è presieduta di volta in volta da uno dei direttori generali indicati nel comma precedente, avuto riguardo alle materie da esaminare.
I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto è nominato un membro supplente per ciascuno dei direttori generali di cui al secondo comma.
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