Art. 11
LEGGE 6 agosto 1966, n. 625
In vigore dal 15 mar 1970
Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie contemplate dall', gli interessati devono inoltrare domanda al Ministero della sanità, corredata da apposito certificato medico.
Ai fini degli accertamenti di cui all', gli interessati devono inoltrare documentata istanza alla competente Commissione provinciale presso l'Ufficio provinciale sanitario. La Commissione procede all'esame delle istanze secondo l'ordine di presentazione.
L'assegno mensile di assistenza di cui all' viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa,
di natura non esclusivamente psichica
, nella misura superiore ai due terzi, effettuato dalle Commissioni ai sensi dei precedenti articoli e comunque da non oltre un anno dalla presentazione della domanda.
Ai mutilati e agli invalidi civili, nei cui confronti le Commissioni previste dall' della legge 5 agosto 1962, n. 1539, abbiano accertato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, una totale e permanente inabilità lavorativa, non di natura psichica, l'assegno mensile di assistenza di cui al precedente è corrisposto a decorrere dal 10 gennaio 1965.
In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'invalidità, l'assegno non può essere corrisposto agli eredi salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate.
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