Art. 9
LEGGE 6 agosto 1966, n. 625
In vigore dal 21 lug 1967
Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla Commissione sanitaria regionale, costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni o da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista di medicina legale e delle assicurazioni, preferibilmente residenti in un Comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da un medico designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili
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Le Commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità
.
La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal quinto e sesto comma del precedente articolo.
Avverso la decisione della Commissione sanitaria regionale l'interessato può proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.
Storico versioni
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