Art. 12
LEGGE 6 agosto 1966, n. 625
In vigore dal 3 set 1966
Per far fronte alla spesa derivante dall'assistenza sanitaria specifica prevista all' è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, rispettivamente, per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 la somma di lire 3.850 milioni.
Per le provvidenze previste all' è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, rispettivamente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma di lire 3.000 milioni.
Per far fronte alle spese inerenti all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, ai sensi dell', ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonchè all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma di lire 300 milioni quale contributo devoluto ad una speciale gestione da istituirsi in seno al Fondo per lo addestramento professionale dei lavoratori, di cui allo articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Per il funzionamento delle Commissioni sanitarie previste dalla presente legge e per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, rispettivamente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma di lire 850 milioni.
Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti nell'anno 1966 dalla applicazione del penultimo comma dell', il Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato a variare le destinazioni delle somme previste per i singoli Ministeri dai commi precedenti del presente articolo.
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