Art. 3
LEGGE 6 agosto 1966, n. 625
In vigore dal 3 set 1966
I mutilati ed invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, alla qualificazione, alla riqualificazione professionale di cui ai successivi commi, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità della gestione speciale istituita ai sensi del successivo , in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina la percentuale dei posti da riservare ai mutilati ed invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
I mutilati ed invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati a corsi all'uopo promossi od autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, può inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale per mutilati ed invalidi civili.
L'autorizzazione relativa alla istituzione dei corsi e dei centri previsti dai due precedenti commi può essere concessa, previo riconoscimento di particolare qualificazione nel settore della riabilitazione degli invalidi, ad enti e istituzioni, nonchè all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.
Storico versioni
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