Art. 13

LEGGE 6 agosto 1966, n. 625

In vigore dal 3 set 1966
Gli della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sono abrogati. I compiti attribuiti alle Commissioni provinciali e alla Commissione centrale ivi previste, ai fini del collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge n. 1539 del 1962, sono devoluti rispettivamente alle Commissioni provinciali e a quelle regionali di cui agli e seguenti della presente legge. I ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione centrale alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinviati d'ufficio alle Commissioni provinciali competenti per territorio, di cui al precedente , le quali procederanno al riesame degli atti a norma e per gli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti articoli. Nel secondo comma dell' della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, alle parole: "sentito il parere della Commissione centrale di cui all', comma quinto", sono sostituite le seguenti: "sentito il parere della Commissione sanitaria regionale competente per territorio".
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LEGGE 6 agosto 1966, n. 625 (Art. 13 Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.) — Testo vigente | Portale Normativo