Art. 10

LEGGE 6 agosto 1966, n. 625

In vigore dal 3 set 1966
Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo. Le Commissioni possono, ove occorra, avvalersi della consulenza di specialisti. Per gli accertamenti davanti alle Commissioni l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia. A ciascun componente le Commissioni sanitarie previste dalla presente legge, estraneo all'Amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire 3.000 per seduta.
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