Art. 17
LEGGE 6 agosto 1966, n. 625
In vigore dal 3 set 1966
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI - BOSCO - PIERACCINI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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