Art. 4

LEGGE 6 agosto 1966, n. 625

In vigore dal 3 set 1966
Agli effetti dei precedenti articoli si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite o dipendenti da forme morbose a carattere progressivo o di natura psichica, non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a un terzo.
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LEGGE 6 agosto 1966, n. 625 (Art. 4 Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.) — Testo vigente | Portale Normativo