Art. 1

LEGGE 6 agosto 1966, n. 625

In vigore dal 3 set 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Ministero della sanità provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e dei neurolesi che versino in istato di bisogno e la cui invalidità possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione. Le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 932, sono estese a favore dei motulesi e dei neurolesi fino alla età di 15 anni. Ai fini dell'assistenza contemplata nei commi precedenti e dalle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, il Ministero della sanità ha facoltà di stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e con enti ed istituzioni pubblici o privati che gestiscano appositi centri di recupero.
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