Art. 10
LEGGE 22 luglio 1966, n. 614
In vigore dal 13 ago 1966
Esecuzione e completamento di opere pubbliche
Nei territori montani di cui al precedente , i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all' e al completamento - previo accertamento della loro funzionalità - di quelle già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti, ai sensi del precedente , sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente .
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