Art. 5
LEGGE 22 luglio 1966, n. 614
In vigore dal 15 mar 1967
Finanziamenti a tasso agevolato
per le iniziative industriali
Nelle zone di cui al primo comma dell', per la costruzione di nuovi impianti industriali, aventi per oggetto la produzione di beni, per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli ivi esistenti, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole imprese industriali.
Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del finanziamento stesso, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.
Il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui al precedente , con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio tenendo conto delle caratteristiche e della intensità della depressione. In ogni caso il tasso non può essere inferiore nè la durata superiore a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell' della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.
Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del comma precedente, il Ministro per l'industria e il commercio è autorizzato a concedere agli Istituti di credito un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente .
L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad accordare agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine il proprio intervento finanziario e contributivo sulle operazioni dagli stessi compiute ai sensi del presente articolo
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Storico versioni
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